Testo unico sicurezza: il decreto correttivo tra semplificazioni sanzioni e obblighi
La normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro cambia di nuovo. Con il DLgs 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", entrano in vigore nuove regole.
(Scarica dal box in fondo il Testo unico sicurezza coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in formato pdf).
Le principali novità introdotte riguardano, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi) la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, proporzionando le sanzioni ai rischi delle attività in corso. L'obiettivo è di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
Per la qualificazione delle imprese entra in gioco la patente a punti. Uno strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, in base a criteri le attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Verrà assegnato un punteggio iniziale - in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa - ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile. I punti misurano l’idoneità e con "l'azzeramento” determina l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Lato istituzioni si è lavorato alla migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.
Gli organismi paritetici (imprese-sindacati) potranno «asseverare» l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Non si tratta di una "certificazione" assoluta. E' una sorta di attestato rilasciato dagli organismi che in qualche modo sostituisce lvisite degli ispettori del lavoro e delle Asl.
Gli ispettori, infatti, dovranno invece dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati "asseverati".
Ecco le modifiche più importanti:
Patente a punti per la qualificazione delle imprese
- La “patente” è uno strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, tenendo conto di elementi quali le attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Verrà dato un punteggio iniziale - in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile.
Il punteggio misura l’idoneità e l' “azzeramento” determina l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Valutazione dei rischi
- Viene semplificata la procedura. Sopratutto per le piccole e medie imprese. E', comunque, una certificazione obligatoria.
Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…);
Sanzioni e controlli
- Il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
- Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura – diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza – rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese, in coerenza con quanto esposto nella Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008, viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;
- Integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, si consideri la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
Normativa di riferimento
Scarica i testi in formato pdf
Testo unico per la sicurezza coordinato
Aggiornato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Testo unico sicurezza (ante decreto correttivo)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DLgs 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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