SISTRI. Previste nuove proroghe su avvio e comunicazione

SISTRI. Previste nuove proroghe su avvio e comunicazione
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Rifiuti. Modifiche anche per il D.M. n. 52/2011, sul tema dell’interoperabilità
di Paolo Pipere, coordinatore master diritto e gestione dell’ambiente – Gruppo 24 ORE

Con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011 è stato disposto lo slittamento al 30 aprile 2012 del termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto “MUDino”), precedentemente fissato al 31 dicembre 2011. Il provvedimento stabilisce anche l’obbligo, per i soggetti coinvolti, di presentare, per il 2012, la comunicazione SISTRI riferita ai mesi precedenti all’avvio della fase di piena operatività del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, entro 6 mesi da questa data.
In questo senso, la situazione risulta complicata, prevedendo due partenze differenti per la comunicazione SISTRI riferita ai primi mesi del 2012, rispettivamente per le imprese e gli enti (entro il 2 ottobre) e per i produttori di rifiuti pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti (per i quali potrebbe addirittura slittare al 2013). Su tutte le novità in materia di SISTRI (a partire dal recente D.M.10 novembre 2011, n. 219, che ha modificato il cosiddetto “TU SISTRI”, intervenendo in materia di interoperabilità) approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.


Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011, n. 298, ha disposto il rinvio al 30 aprile 2012 del termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto “MUDino”), in precedenza fissato al31dicembre2011. Il rinvio della scadenza prevista dall’art. 12, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come da ultimo modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 era inevitabile, anche se sarebbe stato opportuno disporlo con maggiore anticipo per evitare disagi e inutili preoccupazioni a oltre quattrocentomila imprese ed enti. La comunicazione SISTRI, infatti, era stata prevista per acquisire i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti riferiti al periodo del 2011 durante il quale il sistema per la tracciabilità dei rifiuti non sarebbe stato pienamente operativo. Le reiterate proroghe della data d’avvio della fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI hanno comportato un prolungamento del periodo di cosiddetto doppio binario, durante il quale i tradizionali adempimenti previsti per garantire la documentazionedella corretta gestionedei rifiuti (formulari e registri di carico e scarico) sono stati affiancati solo in via sperimentale dal nuovo sistema telematico. I ben noti malfunzionamenti del SISTRI hanno, però, impedito alla maggior parte delle imprese e degli enti di usarlo con continuità, rendendo, di fatto, impossibile quella trasmissione automatica dei dati relativi alla produzione e alla gestione di ogni rifiuto che avrebbe potuto rendere superflua la comunicazione annuale.

Chi deve presentare la comunicazione SISTRI
I soggetti individuati dall’art. 1, comma 1,D.M. 17 dicembre 2009 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno perciò trasmettere, entro il 30aprile2012emediante la compilazione deimoduli telematici che saranno resi disponibili nel portale SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti dal1° gennaio al31dicembre2011.
La limitazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione SISTRI ai produttori iniziali di rifiuti e alle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti sembra, però, essere in contrasto con le disposizioni dell’art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che nella versione della norma a oggi vigente prevede che: «Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, iConsorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma3, lettere c),d) e g), comunicano annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio1994, n.70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo2135del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti». E precisa, altresì, che: «Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano imedesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita». Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Ministero fornisse in tempi brevi chiarimenti al riguardo o intervenisse per rendere coerenti le due disposizioni in precedenza richiamate.

Presentare ilMUD: chi e come
Sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del MUD, come previsto dall’art. 189, comma 3, decreto legislativo3aprile2006, n.152: - i comuni; - i loroconsorziocomunitàmontane; - il consorzio nazionale degli imballaggi; - i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi sistemi collettivi;
- i gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso.
Per consentire l’adempimento dell’obbligo a questi soggetti, si è provveduto a ridefinire la modulistica per la trasmissione della dichiarazione con il D.P.C.M. 23 dicembre 2010 recante «Approvazione delmodello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012».Questa disposizione:

- da un lato, ha reintrodotto le sezioni del modello che devono essere utilizzate dai gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso (anchequest’anno tenuti a trasmettere i dati su supporto magnetico alle Camere di Commercio), dai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici (per i quali è confermato l’obbligo di trasmissione telematica dei dati mediante il portale del Registro nazionale dei produttori di AEE) e dai comuni (per i quali è stato per la prima volta introdotto l’obbligo di invio telematico dei dati con firma digitalemediante il sito www.mudcomuni.it);
- dall’altro, ha abrogato imoduli e le istruzioni di compilazione definiti con ilD.P.C.M.27aprile2010. Il D.M. 12 novembre 2011 stabilisce, infine, che, per il 2012, i soggetti obbligati debbano presentare la comunicazione SISTRI, riferitaaimesiprecedenti all’avvio della fase di piena operatività del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, entro 6mesi da questa data. Per effetto dell’ennesima proroga della fase di sperimentazione del SISTRI, anche nel 2012 si verrà, quindi, a creare una situazionemoltodifficileda gestire:
- le imprese e gli enti per cui la piena operatività del SISTRI decorrerà dal 2 aprile saranno tenute a presentare la comunicazione SISTRI riferita ai primi mesi del 2012 entro il 2 ottobre;
- per i produttori di rifiuti pericolosi che non hanno più di10dipendenti, per i quali l’operatività del SISTRI si avrà a partire da una data non ancora definita,ma successiva al 1° giugno, la data di effettuazione della dichiarazione potrebbe slittare al2013.

Come presentare la comunicazione SISTRI
Come si è anticipato, i «produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale» hanno l’obbligo, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 12, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009, di «comunicare al SISTRI compilando l’apposita scheda” una serie di informazioni “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI».
Questo obbligo è stato confermato dall’art.28, comma1,D.M.18febbraio 2011, n. 52, che prevede per i medesimi soggetti la compilazione della “Scheda SISTRI”.
La circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 marzo 2011 «recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.P.C.M. 27/4/2010 e all’art. 12 del D.M. 17/ 12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010», premette che con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 «sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti delmodello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alD.P.C.M.27aprile2010riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI»; più specificamente, il D.Lgs. n. 205/2010 ha introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 l’articolo 264bis, in vigore dal 25 dicembre2010, che così dispone: «1. All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al capitolo 1 Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 [veicoli fuori uso] e 3 [apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche] sono abrogati a decorreredalladichiarazione relativaal2011».
Sono state, quindi, abrogate le istruzioni per la compilazione di determinati moduli del “Capitolo 1 Rifiuti”, e non i relativi moduli, e i capitoli (moduli e istruzioni) relativi alla comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai gestori di veicoli fuori uso.
La medesima circolare ha indicato che: «In considerazione della limitatezza dell’arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell’adempimento della dichiarazione SISTRI […] si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, lamedesimamodulistica che era riportata nel D.P.C.M. 27 aprile2010».
La circolare specifica, inoltre, che: «la presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguentimodalità alternative, a scelta dell’interessato: Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e conlemodalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/1994, le schede del Capitolo 1 Rifiuti del D.P.C.M. 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta». Lapossibilitàdiutilizzare le schededel D.P.C.M.27aprile2010per adempiere all’obbligo di comunicazione al SISTRI non sembra però più praticabile, considerato che l’art. 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2011, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012» dispone che: «1. Ilmodellodidichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011, da parte dei soggetti interessati».
Allo stato attuale, quindi, per i produttori iniziali di rifiuti e per i gestori di impianti (con l’eccezione costituita dai gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso) non sarebbe prevista alcuna modalità di comunicazione alternativa alla compilazione della “scheda SISTRI” nell’ambito del portale SISTRI. È, pertanto, auspicabile che ilMinistero dell’Ambiente provveda al più presto a fornire indicazioni in proposito, consentendo ai soggetti obbligati di comunicare i dati anche con altremodalità.
Rinvio della piena operatività e modifiche
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto “milleproroghe”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302, prevede lo slittamento al2aprile2012del “termine di entrata in operatività” del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti per il primo e più numeroso scaglione di soggetti obbligati.
Rimane, comunque, ferma l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà diventare operativo prima del1° giugno2012. Il cosiddetto “Testo unico SISTRI” (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52) è stato, infine, modificato dal D.M. 10 novembre 2011, n. 219 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52» (in S.O. n. 5 alla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012, n. 4), concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fondamentalmente allo scopo di legittimare l’impiego del dispositivo elettronico per l’interoperabilità, cioè lo strumento che consente lo scambio di dati fra i software di gestione dei rifiuti impiegati in azienda e il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. Questo decreto sarà oggetto di un’analisi approfondita sui prossimi numero di Ambiente&Sicurezza.

Scarica la Legislazione in formato pdf

da Ambiente&Sicurezza - Il Sole24ORE, 31 gennaio 2012 N. 2