Operatività Piano Casa: quadro normativo e scadenzario regione per regione

Operatività Piano Casa: quadro normativo e scadenzario regione per regione
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L’operatività del Piano Casa per l’edilizia privata è senza dubbio a carattere regionale: interventi e termini Regione per Regione

I Piani Casa regionali per l’edilizia privata e per l’housing sociale stanno finalmente per diventare una realtà operativa in molte Regioni. Ma per comprendere meglio che cosa sta avvenendo sul territorio e quali prospettive concrete si delineano per gli operatori del settore, in particolare per i progettisti e gli imprenditori, è utile innanzi tutto rifare il punto sugli aspetti normativi e procedurali del Piano Casa. Per quanto concerne il Piano Casa per l’edilizia privata (o “Piano Casa 2”), il Governo e le Regioni hanno raggiunto una prima Intesa “quadro” sui criteri da porre a base degli interventi di edilizia privata nella “Conferenza Stato- Regioni” del 30 marzo 2009.

Secondo questa Intesa, ratificata dalla “Conferenza Unificata” del 1° aprile 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009), le Regioni avrebbero dovuto approvare, entro e non oltre 90 giorni, leggi regionali attuative del Piano Casa, finalizzate “preferibilmente” ai seguenti obiettivi:

• regolamentare interventi di ampliamento di edifici residenziali unifamiliari, bifamiliari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi fino al 20% della volumetria esistente, quindi con un incremento complessivo massimo pari a 200 m3, fatta salva la possibilità per le Regioni di consentire ulteriori aumenti volumetrici
• disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con relativo ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento, cioè la possibilità da parte delle Regioni di estendere questa norma ad edifici con un’altra destinazione d’uso
• introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione dei suddetti interventi edilizi, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale. Secondo tale Intesa, gli interventi devono essere finalizzati al “miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili” e devono essere realizzati secondo criteri di “sostenibilità ambientale”.
A differenza del Piano Casa relativo all’housing sociale (o “Piano Casa 1”), per questi interventi non sono previsti finanziamenti pubblici ma soltanto incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta, subordinati al soddisfacimento di requisiti di carattere energetico. L’Intesa precisa che le leggi regionali possono individuare specificamente gli ambiti nei quali gli interventi di “ampliamento” e di “demolizione e ricostruzione” sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico.

Le Regioni possono anche individuare, nell’ambito del loro territorio, aree urbane degradate nelle quali gli interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità, purchè siano finalizzati anche alla riqualificazione di tali aree urbane. Pertanto, la concreta attuazione degli interventi introdotti dal Piano Casa per l’edilizia privata resta subordinata all’emanazione da parte delle Regioni delle specifiche leggi regionali sul Piano Casa, che devono contenere le disposizioni attuative dell’Intesa. Secondo l’Intesa stessa, le leggi regionali dovrebbero avere validità temporalmente definita e comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.

In caso di mancata approvazione delle leggi regionali, lo Stato potrebbe esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 120 della Costituzione, ma secondo una procedura concordata tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale inadempiente, i quali dovranno stabilire insieme le procedure per attuare compiutamente l’Intesa stessa. Tale procedura, peraltro, finora non è stata attivata. Dopo l’Intesa “quadro”, nella quale sono state definite le linee generali del Piano Casa, il Governo e le Regioni non hanno tuttavia raggiunto la successiva Intesa sulla definizione a livello nazionale di un provvedimento legislativo finalizzato alla semplificazione delle procedure edilizie, urbanistiche ed ambientali propedeutiche alla realizzazione degli interventi.

Pertanto queste misure di semplificazione procedurale – aspetto di certo importante ma non essenziale del “Piano Casa” – potrebbero essere introdotte tramite uno specifico provvedimento di legge di iniziativa parlamentare in materia, anziché, come inizialmente previsto, con il decreto-legge denominato “Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche”, di cui era stata predisposta una prima versione ad aprile 2009 e che era stato poi più volte discusso e modificato in “Conferenza Stato- Regioni”, ma senza arrivare a definire un testo condiviso.

È stato infatti presentato in Parlamento fin dal maggio di quest’anno il disegno di legge Atto Camera n. 2441/C “Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell’economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio”, di cui è primo firmatario l’On. Pili, assegnato alla Commissione Ambiente della Camera il 21 luglio 2009, che tuttavia non è ancora andato in discussione. Mentre si prolungava il dibattito ed il confronto istituzionale sui contenuti del provvedimento legislativo di semplificazione procedurale, nel frattempo, in base a quanto stabilito nell’Intesa del 30 marzo 2009, la maggior parte delle Regioni ha iniziato comunque a discutere e ad approvare nei propri Organi collegiali (Giunta e Consiglio Regionale) le leggi di propria competenza sul Piano Casa.

Ad oggi oltre la metà delle Regioni ed una Provincia Autonoma sono pervenute all’emanazione della propria legge attuativa del “Piano Casa”, mentre le altre stanno ancora procedendo in questa direzione, anche oltre il termine del 30 giugno 2009 indicato nell’Intesa. Le Regioni che hanno emanato e pubblicato le leggi di propria competenza in materia di Piano Casa per l’edilizia privata risultano attualmente tredici: Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Marche e Sardegna. Per quanto riguarda le Province Autonome, la Provincia di Bolzano ha già emanato la propria normativa riguardo al “Piano Casa”, sia pure con procedure diverse da quelle regionali, mentre la Provincia di Trento si appresta a farlo. Sono invece attualmente in fase di approvazione o di pubblicazione i Piani Casa delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Campania. Inoltre dovrebbero essere ormai vicine all’approvazione anche le leggi della Sicilia, del Molise e della Calabria. Questo è in sintesi lo scenario di riferimento attuale.

Si delinea quindi un quadro abbastanza completo della legislazione regionale sul “Piano Casa”
In merito va evidenziato che le leggi regionali possono essere attuate direttamente, anche in assenza di norme nazionali di semplificazione delle procedure. Pertanto la legislazione che incide maggiormente sull’operatività del Piano Casa per l’edilizia privata è senza dubbio quella regionale. Per questo motivo, almeno per il settore dell’edilizia privata, più che di “Piano Casa” è opportuno parlare di “Piani Casa” regionali ed è necessario analizzare una per una le leggi regionali, che sono estremamente complesse ed eterogenee.
Solo attraverso la lettura dei diversi provvedimenti legislativi regionali, infatti, è possibile conoscere la disciplina attuativa, le scadenze temporali, i vincoli e le potenzialità operative dei diversi “Piani Casa”, verificando in particolare:
• quali sono gli immobili che per la loro tipologia edilizia e la destinazione d’uso consentono di effettuare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione
• con quali modalità ed entro quali limiti volumetrici si può intervenire
• quali sono i requisiti tecnici da soddisfare
• quali zone del territorio regionale e comunale sono escluse dal Piano Casa regionale
• quali sono gli adempimenti procedurali previsti
• quali decisioni sono rinviate ai Comuni e quali invece sono direttamente attuative
• con quali procedure ed entro quali termini deve essere presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure la DIA, ecc.
Tutte queste informazioni relative a ciascuna Regione o Provincia Autonoma non possono ovviamente essere riportate nell’ambito di un articolo. Per questa finalità è stata redatta la Guida la Piano Casa dalla quale anticipiamo lo Scadenzario, uno strumento utile per sapere, Regione per Regione, i termini di efficacia della legge regionale, il termine ultimo per la presentazione della DIA o della richiesta del titolo abilitativo ed il termine per l’inizio lavori, nei casi in cui sono stati stabiliti

SCADENZARIO PIANO CASA
Regione Abruzzo: Legge n.16 del 19/08/2009
Termine efficacia legge: vedi riquadro
Scadenza presentazione istanza titolo abilitativo e DIA (cfr.par.4.2.4): I Comuni, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono assumere un’apposita deliberazione per definire gli interventi effettivamente ammissibili. Le istanze devono essere presentate al Comune entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nei Comuni inseriti nel cratere del terremoto, tale termine è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza.
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Basilicata : Legge n. 25 del 7/08/2009
Termine efficacia legge: validità 24 mesi a decorrere dall’8/08/2009
Scadenza presentazione DIA: 24 mesi a decorrere dall’8/08/2009
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Emilia-Romagna: Legge n. 6 del 6/08/2009 Titolo III
Termine efficacia legge: 31 dicembre 2010
Scadenza presentazione DIA: fino al 31 dicembre 2010
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Lazio : Legge n. 21 dell’11/08/2009
Termine efficacia legge: non indicato
Scadenza presentazione DIA e richiesta permesso di costruire (cfr. par.4.5.4): entro 24 mesi dalla delibera comunale
di individuazione degli ambiti in cui gli interventi sono esclusi o limitati.
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Lombardia: Legge n. 13 del 16/07/2009
Termine efficacia legge: non indicato
Scadenza presentazione DIA e richiesta titolo abilitativo: 18 mesi decorrenti dal 16/10/2009.
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Piemonte: Legge n. 20 del 14/07/2009
Termine efficacia legge: 31 dicembre 2011
Scadenza presentazione DIA e richiesta titolo abilitativo: 31 dicembre 2011
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Puglia: Legge n. 14 del 30/07/2009
Termine efficacia legge: non indicato
Scadenza presentazione DIA e richiesta titolo abilitativo: 24 mesi dal 3/08/2009
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Toscana: Legge n. 24 dell’8/05/2009
Termine efficacia legge: 31/12/2010
Scadenza presentazione DIA : 31/12/2010
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Umbria: Legge n. 13 del 26/06/2009 Capo II del Titolo II (artt. 33-38)
Termine efficacia legge: 18 mesi dall’entrata in vigore (cfr. par.4.10.4)
Scadenza presentazione DIA o richiesta titolo abilitativo: 18 mesi
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Valle d’Aosta : Legge n. 24 del 4 agosto 2009
Termine efficacia legge: non definito (verifica entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore)
Scadenza presentazione DIA e richiesta titolo abilitativo: non definita
Termine per inizio lavori: non stabilito

Regione Veneto: Legge n. 14 dell’ 8/07/2009
Termine efficacia legge: non definito
Scadenza presentazione DIA e richiesta titolo abilitativo: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Termine per inizio lavori: tranne che per la prima casa di abitazione, i lavori non possono iniziare prima del decorso del
termine concesso ai Comuni per la delibera di loro competenza (par. 4.12.2) e del rilascio del titolo edilizio, ove previsto.

Provincia di Bolzano: Delibera di Giunta Provinciale n.1609/2009 del 15/06/2009
Termine efficacia legge: 31/12/2010
Scadenza richiesta concessione: non definito
Termine per inizio lavori: 31/12/2010

A cura di Maria Elisabetta D’Antonio
Architetto Urbanista - Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consigliere Tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Fonte: tratto da Ponte, l'Informazione Essenziale di Gestione e Tecnica per Costruire, Progettare Recupero n. 10/11 - 2009
Dei Tipografia del Genio Civile, Roma.
e - mail: dei@build.it
tel. 064416371
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