Il "nuovo" responsabile dei lavori: la nomina torna ad essere facoltativa

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Con le “Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008”, introdotte con l’emanazione del DLgs 106/2009, il Legislatore modifica ancora una volta – nei “cantieri temporanei o mobili” – la definizione del RESPONSABILE DEI LAVORI e l’obbligo della sua nomina che, soprattutto nei “lavori privati”, ora torna ad essere “facoltativa”.

Circa un anno fa scrivemmo un lungo articolo proprio sulle innovazioni apportate dal DLgs 81/2008 al ruolo del COMMITTENTE, e soprattutto a quello del RESPONSABILE DEI LAVORI, la cui nomina diventava obbligatoria nei “lavori privati” e veniva individuata nelle figure del “Progettista, in fase di progettazione” e del “Direttore dei lavori, in fase di esecuzione”. In pratica, nel “vecchio DLgs 81/2008” (si fa per dire) il Legislatore, identificando il ruolo di “Responsabile dei lavori” nel Progettista e/o Direttore dei lavori, aveva assegnato questo compito (nei lavori privati) non più ad una semplice “persona fiduciaria del Committente” (“alter ego”), ma a persone qualificate tecnicamente a rappresentarlo (Progettista e Direttore dei lavori).

E condividemmo pienamente questa scelta perché prima (cioè con il vecchio DLgs 494/96) il “Responsabile dei lavori” poteva magari tentare (erroneamente) di giustificare le carenze delle sue scelte e del suo operato con dei “…ma io non sapevo, non sono un tecnico…”.

Con l’entrata in vigore del DLgs 81/2008 tutto questo non era più possibile perché l’incarico di “Responsabile dei lavori” doveva essere assegnato sempre ad un “tecnico esperto e qualificato” (il RUP nei “lavori pubblici”; il Progettista e il Direttore dei lavori, in quelli “privati”). Ma proprio per i “lavori privati” esprimemmo delle perplessità sull’obbligo di far coincidere obbligatoriamente l’incarico di “Responsabile dei lavori” con quello del “Progettista” e del “Direttore dei lavori”, perché ritenevamo già allora:
• una ingiusta limitazione quella di impedire al “Committente privato” di poter svolgere personalmente i compiti di “Responsabile dei lavori” (basterà ricordare che il Committente è sempre il primo destinatario degli obblighi e quindi il perno insostituibile della sicurezza nei “Cantieri temporanei o mobili”)
• un diritto del “Progettista e/o il Direttore dei lavori” di rifiutare (eventualmente) l’incarico di “Responsabile dei lavori” che il “Committente privato” doveva affidargli; (In pratica: se il Progettista e/o il Direttore dei lavori incaricato non se la sentiva di ricoprire anche il ruolo di “Responsabile dei lavori” perché doveva esservi costretto? E l’alternativa non poteva essere certo quella di rinunciare anche all’incarico di “Progettista” o di “Direttore dei lavori” solo perché magari non riteneva di essere sufficientemente “idoneo e/o preparato” per svolgere quello di “Responsabile dei lavori”)
• indispensabile che la nomina del “Responsabile dei lavori” venisse sempre formalizzata con un regolare incarico, per esplicitare quali erano le “responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico che gli veniva conferito” (art. 93 del DLgs 81/2008). In pratica, suggerivamo già la massima chiarezza nel formalizzare i rapporti con il Committente, sia nel caso di accettazione, sia nell’ipotesi di rinuncia, anche parziale di un incarico.

Ora, queste perplessità – che esprimemmo in attesa di un pronunciamento in merito del Legislatore – sono state in buona parte recepite dal nuovo DLgs 106/2009. E, di fatto, si torna all’antico!! (In pratica, con le modifiche apportate dal DLgs 106/2009, si torna quasi a quanto disposto “prima del DLgs 81/2008”). Per questo di seguito proponiamo un raffronto – con un breve commento – nell’evoluzione del ruolo di RESPONSABILE DEI LAVORI, dall’emanazione del DLgs. 494/96 ad oggi (modifiche al DLgs 81/2008 apportate con l’introduzione del DLgs 106/2009).

Guarda la tabella d confronto tra DLgs 494/1996 modificato dal DLgs 528/1999, il DLgs 81/2008 e il DLgs 81/2008 modificato dal DLgs
106/2009.


ll 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il DLgs 106/2009: “Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Dunque, la “riorganizzazione delle vecchie norme” (DLgs 626/94, DLgs 494/96, DPR 547/55, DPR 164/56, ecc.) introdotta con l’entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi – anche abbastanza significativi – per superare le difficoltà operative e interpretative emerse in poco più di un anno di applicazione. Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: il DLgs 626/94 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/96, e il DLgs 494/96 fu integrato dal DLgs 528/99 (citando solo le modifiche più importanti). Quindi non meravigliamoci. Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente – è ovvio – di “migliorare” la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro. Ma ci sono tante disposizioni procedurali che continuano a creare degli interrogativi, ai quali sinceramente non riusciamo ancora a trovare una risposta soddisfacente nel DLgs 81/2008, anche se integrato recentemente con il DLgs 106/2009. Quanto abbiamo esposto per un miglior svolgimento dei compiti affidati al “Responsabile dei lavori”, specie nel campo privato, ne è solo un esempio. Ci aspettiamo quindi, che continuino gli aggiornamenti alle norme vigenti, con “successive integrazioni e modifiche” (come si sul dire e come da tradizione consolidata).

A cura di Massimo Caroli
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione lavori, esperto per la sicurezza grandi opere. Autore di numerosi Manuali sulla Sicurezza in cantiere
editi da Dei Tipografia del Genio Civile

Fonte: tratto da Ponte, l'Informazione Essenziale di Gestione e Tecnica per Costruire, Progettare Recupero n. 10/11 - 2009
Dei Tipografia del Genio Civile, Roma.
e - mail: dei@build.it
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