Detrazioni 55%: Finanziaria 2010 e nuovi valori di trasmittanza

Ancora fruibili le agevolazioni previste nella Finanziaria 2008

Detrazioni 55%: Finanziaria 2010 e nuovi valori di trasmittanza
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risparmio energetico

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Gli aggiornamenti di inzio 2010: Agenzia delle entrate, ENEA, Ministero dello Sviluppo Economico, nuovi valori di trasmittanza termica

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha introdotto nell’ordinamento giuridico la detrazione del 55%, per interventi che aumentino l’efficienza energetica degli edifici rispetto ai requisiti minimi del DLgs 192/2005 modificato dal DLgs 311/2006, nonché la definizione di “riqualificazione energetica degli edifici”, che si aggiunge alle definizioni di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e restauro introdotte a suo tempo con la Legge 457/1978.

Con il termine riqualificazione energetica si intendono interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria o altro titolo abilitativo aventi come obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti. Il fatto che qualunque azione di modifica degli edifici esistenti si debba configurare come miglioramento della prestazione energetica, unitamente alla mutata sensibilità degli operatori del settore, dei clienti/proprietario, ma soprattutto del legislatore, ha fatto sì che anche in altri provvedimenti relativi al settore edile, si utilizzi il requisito dell’efficienza energetica per avere incrementi di volume o altri benefici, come previsto appunto nei diversi provvedimenti “Piano Casa” adottati dalle regioni.


Dopo il primo anno di sperimentazione, con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), tali incentivi sono stati rinnovati anche per il triennio 2008-2009-2010, quindi – al momento attuale – sono ancora fruibili le agevolazioni previste nella Finanziaria 2008, mentre è alta la richiesta da parte degli operatori di settore di prolungare tali incentivi anche nei prossimi anni, così come sono già stati rinnovati gli incentivi del 36% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici residenziali.
La Legge 2/2009 di conversione del Decreto 185/2009 “Misure urgenti per il sostengo a famiglie, lavoro, occupazione e impresa”, emanato e modificato a seguito del tentativo di “boicottare” e ridurre la possibilità di detrazione del 55%, che sollevò le proteste di tutte le associazioni di categoria del settore edile, imprese di costruzioni, impiantisti e di componenti ed i professionisti (per la cronistoria del dibattito sul provvedimento si veda l’articolo di Ponte n.1/2 2009 “Il ritorno del 55%), all’articolo 29 comma 6 prevede di ripartire la detrazione del 55% in 5 rate di pari importo, con obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori svolti in due periodi di imposta successivi.

La Legge 99/2009 “Decreto sviluppo” del luglio 2009 ha introdotto alcune semplificazione quali l’eliminazione dell’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica seguito degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347). S
empre nel 2009 sono stati emanati due provvedimenti attuativi del DLgs 192/2005:
• il DPR 59/2009 che fissa, tra l’altro, i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica degli edifici
• il DM 26 giugno 2009 “Linee Guida per la Certificazione Energetica degli edifici”. Questi due provvedimenti hanno, di fatto, reso obbligatori a livello nazionali la certificazione energetica ed i livelli minimi di prestazione energetica (in merito alle novità introdotte a seguito dell’approvazione di tali provvedimenti si rimanda all’articolo “Detrazioni 55%; le novità” su Ponte 11/2009).

GLI AGGIORNAMENTI E LE NOVITA DEI PRIMI MESI DEL 2010
Agenzia delle Entrate
Le ultime novità e provvedimenti del 2010 in merito alla detrazione del 55% riguardano due aspetti: • l’attesa per il rinnovo dell’incentivo nei prossimi anni • l’introduzione di alcuni chiarimenti e semplificazioni per gli adempimenti. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010, nel rispondere ad una istanza di interpello della Regione Piemonte, ha chiarito e ribadito che la detrazione del 55% non è cumulabile con altri incentivi (deduzioni, detrazioni, in conto capitale o altro) di carattere comunitario, regionale o locale, come, del resto previsto all’art. 6 comma 3 del DLgs 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. Quindi la detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con nessun tipo di incentivo – escluso i Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) – e non consente la possibilità di ottenere il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia, di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007, così come ribadito nell’art. 1 comma 1 lett. f del DM 6 agosto 2009. Sempre l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un software per la “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica” per la comunicazione degli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (ad esempio: con lavori eseguiti e pagati in parte nel 2009 ed in parte nel 2010)

ENEA
A partire dal 4 aprile 2010 l’ENEA aggiornerà il sito per l’invio telematico delle domande di detrazione (www.acs.enea.it / sito aggiornato http://www.edilio.it/detrazioni-55-online-il-nuovo-sito-per-l-inoltro-della-documentazione/p_15425.html) per l’anno 2010, così come fece negli anni 2007, 2008 e 2009, dato che fino al 31 marzo 2010 sarà possibile inviare solo i lavori il cui termine è avvenuto entro il 31 dicembre 2009, come prevede il DM 19 febbraio 2007 e smi (invio all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori).



Kristian Fabbri
Architetto, Professore a contratto Facoltà di Architettura Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, autore di diversi manuali in materia di risparmio e certificazione energetica editi dalla Dei Tipografia del Genio Civile