Detrazioni 55%: come calcolare la prestazione energetica degli edifici

Detrazioni 55%: come calcolare la prestazione energetica degli edifici
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L’approvazione del DPR 59/2009 e del DM 26 luglio 2009 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e sulle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” hanno portato ad alcune modifiche relative agli adempimenti ed ai metodi di calcolo della prestazione energetica anche per gli interventi di riqualificazione energetica per la detrazione del 55% delle spese sostenute.

La principale novità consiste nel fatto che è obbligatorio, per tutti gli interventi realizzati a partire dal 15 agosto 2009, redigere l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), invece dell’Attestato di Qualificazione (AQE), e di compilare l’Allegato A dell’ENEA con i contenuti dell’ACE. Nel caso di intervento edilizio, permesso di costruire o denuncia di inizio attività per gli interventi di cui al comma 344 – riqualificazione energetica – e comma 345 – interventi sull’involucro escluso la sostituzione infissi, l’iter dell’intervento prevede:

1) Presentazione del DIA o del permesso di costruire con deposito, in sede di Denuncia di inizio lavori, in duplice copia della Relazione tecnica di cui all’art. 8 e Allegato A del DLgs 192/2005 e smi, o quanto previsto dalle specifiche disposizioni regionali, lì dove approvate
2) realizzazione gli interventi
3) presentazione della Dichiarazione di fine lavori con asseverazione del direttore dei lavori di conformità di esecuzione delle opere al progetto e dell’Attestato di Qualificazione energetica, come previsto dal DLgs 192/2005 e dalle disposizioni regionali
4) redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, da consegnare al proprietario o altri avente titolo, secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2009 o da disposizioni regionali, redatto da soggetto terzo e accreditato, dove esiste il sistema di accreditamento regionale
5) acquisire la asseverazione del tecnico abilitato sulla rispondenza degli interventi, che può essere sostituita dalla Relazione tecnica (punto 1) depositata in comune con evidenziato la rispondenza ai requisiti, oppure dalla asseverazione del direttore dei lavori (punto 3), come previsto dal DM 9 agosto 2009 6) entro 90 giorni dalla dichiarazione di fine lavori (di cui al punto 3) compilazione attraverso il sistema telematico ENEA (www.acs. enea.it) , dell’Allegato A con riportati i dati dell’ACE, e dell’Allegato E con i dati dell’intervento e delle spese sostenute 7) conservare la documentazione di cui sopra per la dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta. Questo l’iter nel caso di intervento compreso nei commi 344 e 345, per gli altri interventi quali la sostituzione degli infissi (comma 345) e l’installazione di impianti solare termico (comma 346) come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 art.1 comma 24 lett. c).

Nel caso di interventi di sostituzione infissi (Comma 345) tale intervento rientra in genere (ma è bene verificare con quanto prevede il comune) nell’attività edilizia libera l’iter è quindi il seguente:
1) presentazione del DIA (solo se necessario e richiesto dal comune)
2) realizzazione gli interventi
3) redazione della Dichiarazione di fine lavori da parte dell’installatore in maniera tale da avere una data certa per la fine lavori dato che le fatture non fanno fede (consigliato) 4) acquisire la Certificazione di prodotto degli infissi, dall’installatore o dal produttore, e verificare che questi rispondano ai requisiti minimi di cui al DM 11 marzo 2009 5) entro 90 giorni dalla dichiarazione di fine lavori (di cui al punto 3) compilazione attraverso il sistema telematico ENEA (www.acs. enea.it) dell’Allegato F con riportati i dati dell’intervento, alcuni relativi all’edificio e le spese sostenute
6) conservare la documentazione di cui sopra per la dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta.
Nel caso di interventi di installazione pannelli solare termico (Comma 346) tale intervento, se architettonicamente integrato, può rientrare nell’attività edilizia libera in quanto il DLgs 115/2008 all’articolo 11 lo prevede, altrimenti alcuni comuni ed amministrazioni prevedono la presentazione della DIA, l’iter è quindi il seguente:

1) Presentazione del DIA (se previsto)
2) realizzazione gli interventi
3) presentazione della Dichiarazione di fine lavori se l’intervento è a seguito di un DIA
4) oppure (consigliato) redazione della Dichiarazione di fine lavori da parte dell’installatore in maniera tale da avere una data certa per la fine lavori dato che le fatture non fanno fede
5) acquisire la dichiarazione di conformità dell’impianto secondo il DM 37/2008 dall’installatore, per la corretta esecuzione “a regola d’arte”, se previsto
6) acquisire la certificazione di garanzia del pannello, del bollitore e di tutti gli accesso (a cura del richiedente o del tecnico)
7) acquisire la asseverazione del tecnico abilitato sulla rispondenza delle garanzie e corretta esecuzione a regola d’arte
8) entro 90 giorni dalla dichiarazione di fine lavori (di cui al punto 3 o 4) compilazione attraverso il sistema telematico ENEA (www.acs. enea.it) dell’Allegato F con riportati i dati dell’intervento, alcuni relativi all’edificio e le spese sostenute
9) conservare la documentazione di cui sopra per la dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta.

Due recenti provvedimenti hanno introdotto alcune modifiche rispetto a questo iter ed alle semplificazioni di cui sopra eliminando l’obbligo di redazione dell’ACE anche nel caso di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione.
Il “Decreto sviluppo” Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizione per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” in vigore dal 15 agosto 2009 (pubblicata in GU n.176 del 31 luglio 2009 Supplemento ordinario n.136), recita all’art. 31 “Semplificazione di procedure” comma “All’articolo1, comma 24, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole, “e al comma 346 del medesimo art. 1” sono sostituite dalle seguenti “e ai commi 346 e 347 del medesimo art. 1”. L’art. 1 comma 24 lett. c) della Legge 244/2007 così modificato diventa: “per gli interventi di cui al comma 345 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi e ai commi 346 e 347 del medesimo art. 1, non è richiesta la documentazione di cui all’art. 1, comma 348, lett. b) della medesima legge 27 dicembre 2006, n.296.”

La documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b) è l’Attestato di Certificazione Energetica.
Dal 15 agosto 2009 con l’entrata in vigore della Legge 99/2009, viene eliminato l’obbligo di redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, e dell’Allegato A, nel caso degli interventi del comma 347 “interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale”, caldaie a condensazione e pompe di calore ad alta efficienza. Nel caso di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione (Comma 347), tale intervento può rientrare nell’attività edilizia libera se la Potenza termica dell’impianto è minore di 35 kW, come previsto dal DLgs 192/2005, ed è sufficiente la Dichiarazione di conformità secondo il DM 37/2008. Nel caso di potenza termica > di 35 kW alcuni comuni ed amministrazioni prevedono la presentazione del DIA, l’iter è quindi il seguente: 1) Presentazione del DIA, se previsto 2) realizzazione gli interventi 3) presentazione della Dichiarazione di fine lavori se l’intervento è a seguito di un DIA, oppure (consigliato) redazione della Dichiarazione di fine lavori da parte dell’installatore in maniera tale da avere una data certa per la fine lavori dato che le fatture non fanno fede 4) acquisire la dichiarazione di conformità dell’impianto DM 37/2008 dell’installatore, per la corretta esecuzione “a regola d’arte”, se previsto 5) acquisire la certificazione di prodotto del generatore di calore, caldaia a condensazione o pompa di calore, delle valvole termostatico o altri dispositivi installati 6) entro 90 giorni dalla dichiarazione di fine lavori (di cui al punto 3 o 4) compilazione attraverso il sistema telematico ENEA (www.acs. enea.it) dell’Allegato A (vuoto) e Allegato E con riportati i dati dell’intervento, alcuni relativi all’edificio e le spese sostenute 7) conservare la documentazione di cui sopra per la dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta.

Il DM 6 agosto 2009 A seguito dell’approvazione della Legge 99/2009, del DPR 59/2009 e del DM 26 giugno 2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 6 agosto 2009 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi del’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296” che integra il decreto 19 febbraio 2007, già modificato il Decreto 7 aprile 2008, con alcune indicazioni riguardo agli adempimenti a seguito dell’approvazione del DPR 59/2009 e del DM 26 giugno 2009, ed alle prestazioni delle pompe di calore. Mancano indicazioni in merito alla documentazione da inviare all’ENEA nel caso di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione, se l’Allegato E o l’Allegato F. Il DM 6 agosto 2009 che, modifica il DM 19 febbraio 2007 all’articolo 5 comma 3, specifica che per gli interventi per i quali è possibile ottenere la detrazione del 55%:
• se realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 59/2009 (in vigore dal 25 luglio 2009) e del DM 26 giugno 2009 (in vigore dal 15 agosto 2009), i calcoli della prestazione energetica sono condotti come previsto dall’Allegato I del DLgs 192/2005 • se realizzati dopo dell’entrata in vigore del DPR 59/2009 e del DM 26 giugno 2009 i calcoli devono essere svolti nel rispetto di quanto previsto da detti provvedimento, ovvero secondo le UNI/TS 11300 parte 1 e 2, e le altre normative tecniche di supporto, come previsto dall’art. 7 del DPR 59/2009 e nell’Allegato B del DM 26 giugno 2009.

Oltre a specificare quali siano le metodologie di calcolo da adottare dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi del DLgs 192/2005, il DM 6 agosto 2009 chiarisce cosa si intenda per asseverazione di un tecnico abilitato, come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a).
L’asseverazione del tecnico abilitato può essere redatta ed asseverata da un tecnico e prevede la descrizione dell’intervento ed il rispetto dei requisiti minimi per l’ottenimento della detrazione, oppure può essere:
• sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto, ovvero dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori in sede di presentazione della dichiarazione di fine lavori in comune
• esplicitata nella Relazione tecnica di cui all’art.28 Legge 10/1991, con i contenuti previsti nell’Allegato E del DLgs 192/2005 e successive modifiche integrazioni, come previsto anche nei provvedimenti regionali.

Nella relazione tecnica dovrà essere esplicitato/evidenziato il rispetto del requisiti minimi (indice EPi, trasmittanza o altro) per l’ottenimento della detrazione del 55% delle spese sostenute. In questo modo si evita di dover produrre della documentazione aggiuntiva a quella già prevista nel caso di intervento che preveda la richiesta di titoli abilitativi quali il Pdi costruire o la Denuncia di Inizio Attività. Il DM 6 agosto 2009 introduce inoltre alcune semplificazioni relative a:
• certificazione degli infissi, per i quali è sufficiente la certificazione dei produttori (art. 7 comma 2 del DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 6 agosto 2009)
• certificazione dei pannelli solari realizzati in auto costruzioni per i quali può essere prodotto solo l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario (art. 8 comma 2 del DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 6 agosto 2009)
• installazione di generatori di calore dove si evidenzia che questi possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche debbano essere istallate dove tecnicamente compatibile (art. 9 comma 1 lett. a) e b) del DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 6 agosto 2009).

Per gli interventi relativi alla installazione di pompe di calore introduce dei nuovi valori minimi del COP e dell’indice EER, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, e per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio. Tali valori sono riportati nel nuovo Allegato I. A differenza dell’Allegato H (che non viene abrogato) l’Allegato I prevede una distinzione dei limiti che differenziano i casi di pompe di calore aria/acqua con potenza termica utile riscaldamento maggiore o minore di 35 kW. Inoltre aggiunge la frase “ove tecnicamente compatibile” all’art. 9 comma 1 lett. b) dove si fa riferimento all’obbligo di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Quindi, nel caso di incompatibilità, è possibile non installare valvole termostatiche ma non è chiarito cosa si intenda per “tecnicamente compatibile”. L’ultima importante novità introdotta dal DM 9 agosto 2009 riguarda la cumulabilità degli incentivi, infatti con l’introduzione all’art. 10 del comma 2-bis, prevede che nel caso in cui si acceda alla detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, non sia possibile richiede il premio della tariffa incentivante, per impianti fotovoltaici previsto dall’art.7 del DM 19 febbraio 2007 (Contoenergia).

Questo comporta una riduzione dei benefici per chi esegue i lavori e la necessità di scegliere tra le due forme di incentivo: o il premio per la tariffa incentivante del conto energia, o la detrazione del 55%. L’approvazione dei provvedimenti citati introduce una serie di semplificazioni che consentono di:
• avvantaggiare alcuni settori quali i piccoli artigiani installatori di infissi, solare termico, caldaie e impianti
• migliorare il parco impiantistico degli edifici esistenti verso standard e dispositivi di maggiore efficienza.
Limitano le possibilità ed il mercato per i soggetti certificatori per questi interventi, e limitano la possibilità di accumulare gli incentivi del 55% con il Contoenergia.

A fronte di un quadro legislativo semplificato ad oggi, mentre si discute la finanziaria 2010, questo Governo non ha ancora adottato o previsto provvedimenti che consentano di prolungare gli incentivi del 55% oltre il limite del 2010 introdotto nella Finanziaria 2008.
Questo mentre l’altro incentivo relativo all’edilizia, la Detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di 48.000 € valido solo per le residenze, è stato già prolungato fino al 2011, e sembra sia previsto che lo sarà anche nel 2012. Nella finanziaria 2009 si cercò di “sterilizzare” la detrazione del 55%, prevedendo l’obbligo di comunicazione di inizio lavori “preventiva e retroattiva” all’Agenzia delle Entrate.

Il mancato proseguimento della Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica, potrebbe comportare:
• un disincentivo a migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli impianti da parte della cittadinanza e delle imprese per adottare l’offerta tecnica più efficiente
• la riduzione di commesse per le piccole e medie imprese produttrici dei dispositivi tecnici
• la riduzione delle commesse di chi esegue i lavori gli artigiani ed i professionisti (termotecnici, architetti, ingegneri, geometri).

Questo a seguito della scelta di escludere come strumento di politica energetica nazionale per il miglioramento dell’efficienza energetica quegli interventi che hanno una maggiore diffusione tra la cittadina, a fronte di dichiarazioni che sembrano voler favorire l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni. Ma tra il dire e il fare, ma tra l’annunciare e l’approvare..

A cura di Kristian Fabbri
Architetto, svolge la libera professione prevalentemente nell’ambito della progettazione sostenibile. Professore a contratto, autore di diverse pubblicazioni in materia di progettazione e certificazione energetica edite da Dei Tipografia del Genio Civile.

Fonte: tratto da Ponte, l'Informazione Essenziale di Gestione e Tecnica per Costruire, Progettare Recupero n. 11/10 - 2009
Dei Tipografia del Genio Civile, Roma.
e - mail: dei@build.it
tel. 064416371
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