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La cessione di cubatura o di volumetria è il contratto col quale il proprietario di un fondo cede ad altro soggetto il diritto d'utilizzare, in tutto o in parte, la potenzialità edificatoria del proprio fondo.
L'edificabilità d'un fondo, come noto, non dipende dalla mera volontà del titolare di diritti sullo stesso, ma dalla disciplina urbanistica adottata dal Comune competente, nel cui territorio il fondo insiste.
Il proprietario di ciascun fondo può godere di uno spazio volumetrico di sfruttamento edilizio, denominato volumetria: la misura della volumetria si esprime in metri cubi realizzabili per ciascun metro quadrato d'area disponibile: conseguentemente, la volumetria è indicata anche con il termine "cubatura".
La cubatura, pertanto, è il rapporto tra area disponibile e volume edificabile sulla stessa, ed è correlata all'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento pianificatorio nella normativa vigente nella zona di riferimento.
Dal punto di vista giuridico, la cessione di cubatura è stata inquadrata in diversi termini: la sua configurazione quale costituzione di servitù, rendendola perpetua ed opponibile a terzi, fa sì che sia garantita la piena realizzazione delle finalità sottese.
Per quanto la volontà dell'Amministrazione comunale condizioni l'efficacia del contratto di cessione, che, infatti, si concretizza solo con il rilascio del provvedimento concessorio, ciò non toglie che il contratto ponga un esplicito limite alla proprietà del cedente in favore della proprietà del cessionario, e che il titolo edilizio sia rilasciato sul presupposto che il vantaggio del cessionario abbia riscontro nel diritto acquisito a favore del fondo limitrofo.
Il modello contrattuale proposto, che ha effetti obbligatori per le parti, presuppone la costituzione di una pedissequa o successiva servitù di "non edificare", gravante sul fondo servente (ossia quello del soggetto cedente la cubatura).

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