Contratti per lavori pubblici: responsabile del procedimento anche per la tutela in cantiere

Contratti per lavori pubblici: responsabile del procedimento anche per la tutela in cantiere
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A cura di Marco Masi, direttore Area di Coordinamento “Ricerca” ­ Regione Toscana e coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale “Sicurezza e appalti” ­ ITACA
Finalmente pubblicato il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006


Dopo un lungo e travagliato iter, è stato pubblicato il decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”».
Il nuovo regolamento sugli appalti pubblici entrerà definitivamente in vigore il 9 giugno 2011 e sostituirà integralmente sia il precedente regolamento D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese; è composto di 359 articoli suddivisi in sette parti e ha seguito, in termini generali, l’impostazione del Codice dei contratti pubblici con la definizione di progressivi approfondimenti che vanno dalla fase della programmazione fino a quella del collaudo di un contratto. È opportuno approfondire i nuovi compiti del responsabile del procedimento nei contratti per opere o lavori pubblici in riferimento alla tutela dei lavoratori.


Il responsabile del procedimento

Nel nuovo assetto di competenze delineato dal regolamento, l’azione del responsabile del procedimento, previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 (si veda il riquadro 1), è stata rimodulata sotto il profilo delle responsabilità in considerazione del suo ruolo di figura centrale nelle funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto in relazione al programma triennale, che costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Riquadro 1- Art. 10, D.Lgs. n. 163/2006
«Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»
«1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specifica­ mente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazio­ ne dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5
. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119. 7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabi­ le del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizza­ tivo e legale che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti».


L’art. 9, D.Lgs. n. 207/2010 (si veda il riquadro 2) ha confermato che le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, in possesso di titolo di studio tecnico e di abilitazione all’esercizio della professione, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo o tra i propri dipendenti in servizio, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, anche di qualifica non dirigenziale. La nomina deve essere effettuata prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare che deve essere inserito nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno. Nel caso in cui si tratti di lavori non soggetti alla programmazione triennale, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

Riquadro 2- Art. 9, D.Lgs. n. 207/2010
«Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici»
«1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione program­ mata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto prelimina­ re relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
c), del codice.
5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente.
Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».



Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario non soltanto con riferimento ai tempi e ai costi preventivati, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ma anche rispetto alla qualità richiesta.
Questo soggetto può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per uno o più interventi, tranne i casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), o di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica, o, infine, per interventi di importo superiore a 500.000 euro; può svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di 5.278.000 euro.
In un’ottica di contenimento della spesa pubblica, il responsabile del procedimento, fra le proprie funzioni e compiti, non solo deve accertare e certificare, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni per l’affidamento della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico­amministrative connesse alla progettazione, ai liberi professionisti, alle società di professionisti, alle società di ingegneria, ai consorzi stabili di professionisti, motivandone la scelta del metodo, ma dovrà anche verificare l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne.

Il responsabile del procedimento deve formulare proposte al dirigente al quale è affidato il programma triennale e fornire allo stesso i dati e le informazioni:
- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e di concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e di collaudo dei lavori.

Allo stesso è affidato l’importante compito della validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante ­ sempre che il responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista ­ pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete, oltre alle funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera.

Gli obblighi del responsabile dei lavori
Il responsabile del procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, assume il ruolo di responsabile dei lavori e su di esso ricadranno tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal Titolo IV, D.Lgs. 81/2008, come corretto e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, salvo che il soggetto che nella struttura organizzativa dell’amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere diretta­ mente agli obblighi dalle stesse norme previsti. In particolare, lo stesso dovrà attenersi, nelle fasi di progettazione dell’opera e, in particolare, al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, di pianificazione dei diversi lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente nonché all’atto della previsione della du­ rata dei vari lavori o fasi di lavoro, ai principi generali di tutela previsti dall’art. 15.

È opportuno ricordare, a riguardo, che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi e, dove questo non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte; l la sostituzione di quello che è pericoloso con quello che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collet­ tiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, qualora possibile, ad altra mansione; l l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori;
- l’informazione e la formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
- l’informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori; l la partecipazione e la consultazione dei rap­ presentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza che devono essere attuate in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti.

Altri obblighi connessi al ruolo di responsabile dei lavori sono:
- richiedere la nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- vigilare sull’operato dei coordinatori e verificare l’adempimento dei loro obblighi;
- trasmettere all’azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare;
- trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori;
- provvedere, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- verifica l’idoneità tecnico­professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalità indicate all’Allegato XVII (si veda il riquadro 3);
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Riquardo 3 - Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2010
«Idoneità tecnico­professionale»
«Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno esibire al committente o al esponsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007».



Il responsabile del procedimento deve svolgere, ai sensi dell’art. 16, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, i compiti previsti nell’art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il responsabile del procedimento deve promuovere e definire, tra l’altro, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifi­ ca dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, che devono essere inseriti nel quadro economico.

Adempimenti contributivi e retributivi
La Parte I, Titolo II, nuovo regolamento, ha trattato della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva e, più precisamente, l’art. 4 ha innovato le norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
Il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 (misure anticrisi), aveva già previsto che le stazioni appaltanti pubbliche dovessero acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il comma 2, art. 4, ha stabilito che in sede di acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (per ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), qualora il responsabile del procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Ai sensi del comma 3, art. 4, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certi­ ficato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso in cui il DURC dell’affidatario del contratto risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predi­ sposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, deve proporre, ai sensi dell’art. 135, comma 1, Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Laddove, invece, la ripetuta condizione di ne­ gatività riguardi il DURC del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, Codice, dandone contestuale segnalazione all’osservatorio per l’inse­ rimento nel casellario informatico contenente i dati relativi agli operatori economici.
L’art. 196 ha assegnato alle Casse edili, sulla base dell’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della manodopera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.
Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva.
L’art. 5, regolamento, ha trattato gli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 1 ha previsto che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviti per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l’esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente questo termine e qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

Conclusioni
La crisi economica e finanziaria mondiale che ha investito pesantemente anche l’Italia si è sommata, nei suoi effetti, sul comparto delle costruzioni alla fine di un lungo ciclo espansivo. Come evidenziato dal rapporto ANCE, i tassi di crescita degli investimenti, molto elevati fino al 2002, sono sensibilmente diminuiti nel biennio 2003­2004, per poi rimanere costanti negli anni 2005­2007.
Gli ultimi due anni, corrispondenti alla crisi, sono stati anche caratterizzati per una forte contrazione dell’indicatore che ha toccato il ­7,8% nel 2009 e il ­7% nei primi mesi del 2010. Nonostante le molte attività messe in atto da organismi sociali e di categoria nonché dalle stesse istituzioni, l’andamento degli infortuni nel comparto delle costruzioni evidenzia, tuttavia, livelli ancora purtroppo preoccupanti. Basti pensare, al riguardo, che dei circa 1.100 casi di infortunio mortale che avvengono an­ nualmente in Italia, oltre un quarto riguarda questo settore.
Il Titolo IV, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dedicato alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ha posto senza dubbio le basi per un importante miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni.
Uno degli aspetti principali che ha orientato la normativa è che «il 60% degli incidenti mortali in cantiere dipendono da cause determinate da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori». Quest’affermazione, sostenuta dalla Commissione europea che ha steso la “direttiva cantieri”, rompe formalmente la barriera dei luoghi comuni che ha avvolto, fino a oggi, l’infortunio dell’operaio edile; l’ineluttabilità dell’evento, l’impossibilità di progettare un luogo di lavoro sicuro, la forte componente “soggettiva” della responsabilità dell’infortunio ha chiamato in causa più direttamente, al contrario, quale momento principale del nuovo “sistema” della sicurezza, l’organizzazione del lavoro, le varie figure che svolgono ruoli determinanti nella vita del cantiere, il costo dell’opera e degli oneri per la sicurezza e la necessità di una pianificazione della sicurezza, fin dalla fase della pro­ grammazione dei lavori.
Il Nuovo Regolamento accoglie l’orientamento sopra descritto e affida al responsabile del procedimento il ruolo di garante dell’intero percorso per una corretta realizzazione dell’opera pubblica, attraverso l’applicazione e il rispetto di regole certe a tutela del diritto dei lavoratori alla retribuzione, alla relativa contribuzione e alla tutela della salute e della sicurezza.

A cura di Marco Masi, direttore Area di Coordinamento “Ricerca” ­ Regione Toscana e coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale “Sicurezza e appalti” ­ ITACA
Tratto da Ambiente&Sicurezza - Il Sole24ORE - 8 marzo, n. 4